Identikit Chianti
Il Chianti D.O.C.G. è oggi un vino di un vivace colore rosso rubino traslucido, tendente al granato con l’invecchiamento.
Di sapore secco, sapido, leggermente tannico, dal profumo intenso ed elegante richiamante con frequenza sentori di mammola (Viola odorata) e piccoli frutti rossi.
Il Chianti può essere consumato, come vino giovane ancora un poco scalciante, fresco e gradevole al palato, con tannini squillanti e ripulenti, dalla beva accattivante e un poco spensierata che ha pochi eguali al mondo. Ma può essere atteso, ed allora è ben nota anche la sua vocazione ad un medio e lungo invecchiamento, in cui matura colore, aroma e complessità di sapore, si arrotondano i tannini e amalgamano i volumi al palato.
I raffinati chiaroscuri della terra toscana si ritrovano in questo vino che è uno dei primi simboli universali del “made in italy”.
Il Chianti D.O.C.G. può essere prodotto da un minimo obbligatorio di Sangiovese del 60% fino al 100%.
Possono inoltre concorrere alla produzione le uve provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nell’ambito della regione Toscana, nella misura complessiva massima del 40%. Inoltre, i vitigni a bacca bianca non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 10%.
Infine, i vitigni Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon non potranno, singolarmente o congiuntamente, superare il limite massimo del 15%, con l’eccezione della sottozona “Colli Senesi”, per la quale il limite massimo è fissato al 10%.
Le operazioni di vinificazione, invecchiamento, imbottigliamento ed affinamento, ove previsto, devono essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delimitata. Tali operazioni sono altresì consentite nell’intero territorio amministrativo delle province di Arezzo, Firenze, Pisa, Pistoia, Prato e Siena, nonché nelle province confinanti di Grosseto, Livorno e Lucca. Il riferimento alle sottozone “Colli Aretini”, “Colli Fiorentini”, “Colli Senesi”, “Colline Pisane”, “Montalbano”, “Rufina”, “Montespertoli” e “Terre di Vinci”, in aggiunta alla Denominazione di Origine Controllata e Garantita “Chianti”, è consentito in via esclusiva al vino prodotto, invecchiato, imbottigliato ed affinato, ove previsto, nelle relative sottozone delimitate, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell’ambito dei rispettivi territori delimitati per ciascuna delle predette zone, ed a più restrittivi parametri. Il disciplinare consente tuttavia che tali operazioni siano effettuate anche in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, purché all’interno dei territori provinciali sopra indicati.

